Anagrafe apistica – Denuncia degli apiari

di: Giuseppe Bianco

Anagrafe apistica – Denuncia degli apiari

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La giunta regionale della Liguria, con delibera n. 265 del 1 aprile 2016, ha stabilito che per quanto riguarda la denuncia obbligatoria di detenzione degli alveari, in capo ai proprietari o detentori di apiari di qualsiasi tipo, stanziali o nomadi, prevista dall’art. 10 della L.R. n.36/1984, la stessa è assolta con l’adempimento degli obblighi previsti per la registrazione/aggiornamento della Banca Dati Apistica Nazionale istituita con il decreto del Ministero della Salute dell’11 agosto 2014.

Dal 2014, l’apicoltore effettua quindi l’iscrizione al solo registro nazionale, non è pertanto più necessaria la denuncia alla Regione Liguria.

L’Anagrafe apistica nazionale è una banca dati dove sono registrati tutti gli apicoltori, amatoriali o professionali, e tutti gli alveari allevati, come già avviene in molti altri comparti della zootecnia. Ad ogni apicoltore viene assegnato un codice identificativo che è univoco, ovvero indipendente dalla collocazione dei diversi apiari.
Secondo quanto previsto dal manuale operativo della Banca Dati Apistica BDA, gli apicoltori interessati possono registrarsi autonomamente e fare tutte le operazioni previste, di seguito descritte, direttamente, o con l’aiuto di alcuni soggetti da loro delegati per iscritto, ad esempio le associazioni degli apicoltori.

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Per accedere al portale telematico della BDA sono necessarie credenziali digitali certificate quali: lo SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o la Carta d’Identità Elettronica.

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Con l’approvazione del Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, è stata uniformata la caratteristica del cartello identificativo che, quindi, diventa obbligatorio in ogni apiario. 

Il cartello che riporta il codice identificativo univoco dell’apicoltore deve essere di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo, deve avere dimensioni minime equivalenti al formato A4 e con il colore del fondo bianco; i caratteri della scritta devono essere di colore nero e di altezza minima di 4 centimetri, stampati o scritti con inchiostro o vernice indelebile.

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Secondo le previsioni dell’attuale normativa, gli adempimenti di un apicoltore sono:

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  • comunicare l’inizio della propria attività;
  • registrare la consistenza dei propri apiari e la loro collocazione;
  • aggiornare tra il 1° Novembre e il 31 Dicembre di ogni anno la consistenza e la collocazione dei propri alveari;
  • comunicare l’eventuale cessazione o interruzione dell’attività;
  • comunicare le informazioni relative alle movimentazioni di alveari, non solo a fini produttivi ma anche per la compravendita di alveari, sciami, nuclei, pacchi d’ape, regine.

Il censimento annuale è elemento essenziale per poter accedere alle sovvenzioni regionali.

La legge n.154 del 28 luglio 2016, all’art. 34 prevede le sanzioni per chi contravviene all’obbligo di denunzia della detenzione di alveari presso le ASL competenti e di conseguenza determina il mancato aggiornamento della Banca Dati dell’anagrafe apistica nazionale; la sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 a 4.000 euro.

Ulteriori informazioni sulle modalità di denuncia possono essere richieste all’indirizzo mail: anagrafeapistica@apilandia.it o rivolgendosi ai tecnici Apilandia.

NOTE: Manuale operativo scaricabile direttamente qui sotto: