ANAGRAFE APISTICA: I NUOVI CARTELLI

di Mauro Puppo

È entrato in vigore il Decreto Legislativo del 07 Marzo 2023 riguardante il sistema di
Identificazione e Registrazione degli animali allevati nel rispetto del Regolamento UE 2016/429.
La differenza con i cartelli precedenti consiste nell’aggiunta della numerazione progressiva degli
apiari aperti, anche per quelli censiti ma senza alveari. Per questo motivo la Normativa prevede che
i cartelli vadano apposti anche negli apiari momentaneamente vuoti, cioè senza alveari.
Altra modifica consiste nella diversa denominazione della BDA in “SISTEMA I&R Identificazione
e Registrazione degli operatori,degli stabilimenti e degli animali.

Il sito ufficiale dell’Anagrafe Apistica Nazionale ha iniziato a generare i nuovi cartelli.  
C’e tempo fino alla fine dell’anno per completare gli adempimenti necessari alla messa a regime
del Sistema I&R. Il nuovo termine è stato introdotto dal decreto Milleproroghe, la cui conversione
in legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Praticamente vengono prorogati i termini inizialmente fissati dal manuale operativo, adottato
con decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, in materia di gestione e funzionamento del
sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema
I&R). La scadenza iniziale, per il completamento degli adempimenti, era stata fissata a 180 giorni
dall’entrata in vigore del Manuale operativo.
 
Il manuale stabilisce anche come devono essere i nuovi cartelli per l’identificazione degli apiari e
cioè:
di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo;

 di dimensioni minime equivalenti al formato A4;
 di colore bianco riportante in caratteri di colore nero indelebile e di altezza di almeno quattro
centimetri “SISTEMA I&R NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n.134”, oltre che il codice aziendale ed il numero progressivo dell’apiario. 
 Si ricorda che eventuali cartelli “fai da te”, anche se riportanti tutte le diciture, non sono ammessi e
si può incorrere in sanzioni. 
 

Procedure Operative per la registrazione dei medicinali
veterinari somministrati alle api
Si ricorda a tutti gli apicoltori che con provvedimento del Direttore Generale DGSAF (Direzione
Generale Sanità Animale e del Farmaco Veterinario) del Ministero della Salute è stato predisposto il
Regolamento per la gestione delle registrazioni del medicinale veterinario in apicoltura in
applicazione del regolamento (UE) 2019/6. Nel regolamento si conferma l’esclusione dall’obbligo
di registrazione del farmaco veterinario in formato elettronico da parte degli apicoltori, che
dovranno continuare ad operare con registrazioni cartacee su modelli vidimati dai servizi
veterinari locali. L’obbligo si riferisce anche ai medicinali veterinari non soggetti a prescrizione
veterinaria. Gli apicoltori in autoconsumo, cioè amatoriali NON hanno l’obbligo di registrazione
su modelli vidimati dai servizi veterinari locali. Nel documento si precisa anche per la
dichiarazione di allevamento familiare o per autoconsumo da parte dell’apicoltore vengono
quantificati in 10 il numero massimo di alveari che si possono possedere.

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